Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 18 Luglio 2023
Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16.
“Istituzione del Servizio di sociologia del territorio”
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga:
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio)
1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle
discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di
sociologia del territorio che rappresenta l’insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche
necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della
Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti concorre
almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel
rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.
4. Il Servizio di sociologia del territorio:
a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio
relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
b) favorisce il pieno ed armonico sviluppo sociale dell’individuo in relazione ai contesti di vita
familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
c) promuove l’integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme
di intervento pubblico e privato per favorire l’inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico
e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale
di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi
in ambito sociale e di rigenerazione urbana.
Art. 2
(Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)
1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge:
a) interventi socio-relazionali e comunicazionali:
1) in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio
sociale;
2) in centri di accoglienza per l’assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
4) in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;
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5) in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
6) in favore di minori e adulti dell’area penale;
7) a favore della piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini
immigrati;
8) diretti, nella scuola, al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al
successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla
povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla
ludopatia;
9) di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto
tasso di conflittualità.
b) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e
delle loro famiglie;
c) interventi formativi e informativi:
1) finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che
attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all’organizzazione di
una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;
2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini
dell’inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai
vedenti.
2. Il Servizio di sociologia del territorio:
a) collabora nell’ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi
sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati
nonché alle attività di progettazione sociale per l’accesso a fonti di finanziamento
comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;
b) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l’analisi dei bisogni
del territorio e delle comunità;
c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana
da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che
tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla
prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;
d) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare
tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.
Art. 3
(Requisiti degli operatori)
1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di
sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
Art. 4
(Disposizioni transitorie)
1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata
di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale per le politiche
sociali e sociosanitarie, da un dirigente della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e
da dieci esperti sociologi professionisti, come definiti dall’articolo 3, con i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea magistrale in sociologia;
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b) iscrizione regolare e ininterrotta da almeno tre anni ad una associazione professionale
nazionale di sociologi, ai sensi della legge 4/2013, presente ed operante in più realtà regionali e
con documentata collaborazione con pubbliche istituzioni, ovvero il possesso da almeno quattro
anni della certificazione UNI 11695:2017;
c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche,
progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali ed in regola con
l’aggiornamento professionale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione e stabilisce
i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti
territoriali nei quali avviare la sperimentazione.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:
a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un
piano di attività per l’intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi
annualmente, secondo quanto disposto dall’articolo 2;
b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;
c) effettua un’analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e
trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare
riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero
di utenti finali coinvolti.
4. A ciascuno dei dieci sociologi componenti il gruppo di lavoro è corrisposta un’indennità
omnicomprensiva lorda di trentamila euro per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 e al
comma 3 del presente articolo, per un importo complessivo di trecentomila euro per singola annualità.
5. Per le attività di cui all’articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale
oltre l’indennità stabilita dal comma 4.
6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la
relazione sull’attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta
regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti
territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la
Giunta regionale valuta con proprio provvedimento.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00
sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I (Spese correnti) per ciascuna delle
annualità del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, previo prelievo di pari
importo dagli stanziamenti per le medesime annualità sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
De Luca
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n. 55 del 18 Luglio 2023
Lavori preparatori
Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Francesco Picarone.
Acquisita dal Consiglio regionale in data 22 aprile 2021 con il n. 109 del registro generale ed
assegnata per l’esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca
scientifica, Politiche sociali).
Approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 luglio 2023.
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